AGEVOLAZIONI DOPO RICONSCIMENTO DI HANDICAP

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    Mammalory, una cosa alla volta un giorno dopo l'altro. Direttrice Capa Assoluta SSF

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    Le agevolazioni



    - Permessi lavorativi (art. 33 Legge 104/1992).
    - Agevolazioni pensionistiche.
    - Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave.
    - Congedi di maternità e paternità.
    - Congedi per educazione e assistenza ai figli.
    - Congedi per malattia del figlio.
    - Congedi per eventi e cause particolari.
    - Anticipazione del trattamento di fine rapporto.
    - Scelta sede di lavoro, trasferim., avvicinamenti.
    - Lavoro notturno.
    - Pensione di reversibilità.
    - Accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro.



    Benefici



    HAndicap riconosciuto, i benefici:
    - servizio di aiuto personale.
    - comunità- alloggio e centri socio-riabilitativi (art. 10).
    - rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all'estero a scopo di cura. ( art. 11).
    - diritto all'educazione, istruzione, integrazione scolastica (artt.12, 13,14,15).
    - inserimento in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro ( artt. 17-18).
    - utilizzo di adeguati ausili tecnici ; tempi aggiuntivi per esami nei concorsi pubblici (art. 20).
    - abolizione, ai fini dell'assunzione, della certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art. 22).
    - eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art.24).
    - accesso a mezzi di informazione radiotv e telefonica (art.25).
    - contribuzione, da parte delle ASL, alle spese per modificare i mezzi di trasporto individuali (art. 27).
    - facilitazioni parcheggio (art. 28).
    Benefici lavorativi.
    art. 21 In caso di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale,o con minorazioni cat. I, II, III Tab.A legge 648/1950 diritto di scelta tra le sedi disponibili (enti pubblici); precedenza nei trasferimenti.
    art.33. Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavorativi per i parenti.
    comma 1 e 2 Prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre, anche adottivi,del minore con handicap (a meno che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati). In alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al 3 anno di età.
    comma 3 Dopo i tre annni, genitori o colui che assiste una persona con handicap, hanno diritto a 3 gg. di permesso mensile (salvo ricovero della persona con handicap).
    comma 5 Scelta, ove possibile, da parte di genitore, affini o chi assiste, di sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; nessun trasferimento senza consenso.
    comma 6-7 Stessi benefici, come al comma 5, sia per il disabile maggiorenne che per affidatari di persone handicappate gravi.

    DA INSERTO "SALUTE" DE LA REPUBBLICA 2/7/2009
     
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